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Cogeneratore
Motore cogeneratore

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 % e nella misura massima del 40 % della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:

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Coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20% ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata A;

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Installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 %, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli già esistenti.

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Installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria, o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, che consentano la copertura almeno del 30 % del fabbisogno termico dell'impianto, in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II

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Installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore

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Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 %

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Installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore, nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione, nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obbiettivi di cui all'art I.



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