*
Coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non
inferiore al 20% ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata A;
*
Installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in
condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore
al 90 %, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli già esistenti.
*
Installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria, o
di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, che consentano la copertura
almeno del 30 % del fabbisogno termico dell'impianto, in cui è attuato l'intervento
nell'ambito delle disposizioni del titolo II
*
Installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e
di calore
*
Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:
per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 %
*
Installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata
dei consumi di calore, nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità
immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di
climatizzazione, nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per
conseguire gli obbiettivi di cui all'art I.